Aree Professionali – Coltiv@ la Professione //www.agronomoforestale.eu agronomi e forestali Thu, 08 Aug 2024 13:29:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.5 Ordine garante per la collettività //www.agronomoforestale.eu/index.php/ordine-garante-per-la-collettivita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ordine-garante-per-la-collettivita //www.agronomoforestale.eu/index.php/ordine-garante-per-la-collettivita/#respond Mon, 08 Apr 2024 06:16:12 +0000 //www.agronomoforestale.eu/?p=68509 Perché un dirigente pubblico, che non ha mai svolto la professione, dovrebbe mantenere l’iscrizione all’ordine degli agronomi e forestali? Solo recentemente sono stato in grado di formulare una risposta compiuta e razionale a questa domanda.

Paolo Baccolo, consigliere CONAF

 

La ragione “istituzionale” della presenza degli Ordini professionali, creati attraverso specifiche leggi istitutive, è fondata sul fatto che l’obbligatoria iscrizione a un albo professionale garantisce la professionalità dell’iscritto attraverso l’esame di Stato, prima, e l’obbligo di formazione continua, poi. A questo aspetto si somma l’impegno personale alla correttezza professionale, espletato attraverso l’obbligo del rispetto del codice deontologico.

Un’unione di due “garanzie” che diventano rassicurazione per la collettività.

 

Le funzioni disciplinari

La funzione di garante per la collettività svolta dagli ordini diventa il fondamento che dà valore alle funzioni disciplinari, sviluppate sia a livello territoriale che a livello nazionale.

Ai Consigli di Disciplina spetta, infatti, il compito di verificare le possibili irregolarità compiute dagli iscritti: la non ottemperanza all’obbligo formativo, comportamenti non coerenti con il codice deontologico, comportamenti considerati lesivi della onorabilità della categoria professionale o del sistema ordinistico.

L’autonomia dei Consigli di Disciplina

Un aspetto non secondario sta nel fatto che i Consigli di Disciplina territoriali sono organi autonomi rispetto al Consiglio dell’Ordine territoriale. Essi nominati direttamente dal Tribunale a garanzia della propria indipendenza e autonomia di giudizio.

Questo particolare non ha solo una rilevanza formale, ma è sostanziale in quanto impone procedure caratterizzate da autonomia di giudizio, assoluta trasparenza delle decisioni, salvaguardia dei diritti sia della “difesa” (dell’iscritto) che della “accusa” (l’eventuale ricorrente o lo stesso sistema ordinistico), la necessità di garantire la totale assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, il rispetto della riservatezza, ecc.

Si comprende bene come le procedure disciplinari, sia a livello territoriale che a livello nazionale, per essere giuridicamente ineccepibili (a prova di ricorso), devono inquadrarsi in uno schema regolamentare il più possibile preciso, che garantisca contemporaneamente sia l’iscritto coinvolto in un procedimento disciplinare che lo svolgimento dei compiti da parte del Consiglio di Disciplina.

Inutile sottolineare, infatti, come l’autonomia operativa e decisionale dei Consigli di Disciplina non possa assolutamente essere confusa con l’arbitrio, seppure in buona fede, e che la valenza delle decisioni che possono essere prese dai Consigli di Disciplina impegna evidentemente anche le responsabilità personali dirette dei rispettivi componenti.

 

Inquadramento legislativo organico

Ciò premesso, le funzioni disciplinari di primo e secondo grado possono contare, a loro supporto, di un inquadramento legislativo che si è sviluppato e sovrapposto negli anni, integrandosi nei contenuti di alcune circolari dell’Ordine Nazionale, tra le quali la circolare nr. 42/2018 “Compendio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”, che contiene un’ampia sezione dedicata appunto alle questioni disciplinari.

 

Vista la delicatezza delle decisioni e la complessità della materia, è di grande supporto poter avere regolamenti organici, aggiornati, precisi, completi, coordinati, che possano fungere da effettivo “vademecum”. Un compendio organico, infatti, consente di evitare imprecisioni formali o sostanziali tali da comportare l’annullamento degli atti, delle decisioni e delle procedure, sia da parte dei ricorrenti che da parte degli stessi Consigli di Disciplina.

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