Ciliberti – Coltiv@ la Professione //www.agronomoforestale.eu agronomi e forestali Fri, 15 Feb 2019 09:12:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.5 Consulenza in agricoltura: stato dell’arte e prospettive future //www.agronomoforestale.eu/index.php/consulenza-in-agricoltura-stato-dellarte-e-prospettive-future/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consulenza-in-agricoltura-stato-dellarte-e-prospettive-future //www.agronomoforestale.eu/index.php/consulenza-in-agricoltura-stato-dellarte-e-prospettive-future/#respond Fri, 15 Feb 2019 09:12:16 +0000 //www.agronomoforestale.eu/?p=67206

Foto di Maria Teresa Mazzarosa

La proposta di riforma della Commissione Europea pone i servizi di consulenza al centro del “Nuovo modello di attuazione” della PAC post 2020.
Per ottenere una politica agricola maggiormente orientata ai risultati e capace di utilizzare in maniera efficiente i soldi pubblici, i futuri “piani strategici nazionali sulla PAC” dovranno includere, infatti, un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC.
Tali piani saranno pertanto verosimilmente incentrati sulla figura del consulente aziendale specializzato in grado tradurre le regole stabilite a Bruxelles e a Roma e spiegarle agli imprenditori agricoli e rurali.
Occorre tuttavia precisare che i servizi di consulenza non rappresentano una novità assoluta all’interno della PAC, quanto piuttosto una riproposizione – questa volta in chiave strategica – di una figura-cardine per una corretta attuazione ed esecuzione delle misure di politica agraria, funzionale a una piena realizzazione degli obiettivi di policy.

La definizione di consulente in agricoltura
Attualmente, infatti, i servizi di consulenza aziendale (Farm advisory systems) vengono definiti a livello europeo dall’articolo 12 del Reg.(UE) 1306/2013 (cosiddetto Regolamento orizzontale sulla PAC) e vengono anche incentivati da una specifica misura prevista dal Reg.1305/2013 (Regolamento sullo sviluppo rurale).
Tralasciando il ruolo finora svolto dai PSR regionali – del tutto marginale, tra l’altro, a causa di diversi dubbi interpretativi, solo di recente chiariti dal Regolamento Omnibus – bisogna comunque tener presente che una definizione ufficiale di consulente agricolo già esiste nel nostro paese.
Più in dettaglio, il sistema di consulenza aziendale in agricoltura è stato istituito in Italia, a recepimento della normativa comunitaria, dall’art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.116. Un successivo atto normativo, il Decreto del 3 febbraio 2016 n. 12593, ha poi stabilito le necessarie disposizioni attuative.

Tale decreto stabilisce che i consulenti operano per mezzo di organismi di consulenza, ovverosia organismi pubblici o privati che prestano servizi di consulenza, che devono rispettare alcuni requisiti specifici:

  • avere, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;
  • disporre di uno o più consulenti in almeno uno degli ambiti di consulenza individuati dall’allegato 1 del decreto, che non siano in posizioni di incompatibilità;
  • nel caso di organismi privati di consulenza aziendale, essere costituiti anche in forma societaria, con atto pubblico, in una forma associativa consentita per l’esercizio dell’attività professionale.

La verifica di tali requisiti e il riconoscimento degli organismi di consulenza spetta alle Regioni e alle Province nel caso di organismi privati, mentre per gli organismi pubblici la possibilità di effettuare il riconoscimento è estesa anche al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute.

Il Decreto del 3 febbraio 2016 provvede, inoltre, a inquadrare la figura di consulente agricolo. Egli è definito come “la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera per la fornitura di servizi di consulenza e i destinatari del servizio di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate in zone rurali”.
Nel dettaglio, il possesso di adeguate qualifiche è ritenuto soddisfatto per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza, mentre per gli ambiti di consulenza non di competenza esclusiva degli iscritti a un albo occorre dimostrare il possesso del titolo di studio e una documentata esperienza lavorativa di almeno tre anni oppure attestato di frequenza a corsi di formazione specifici.
Infine, il requisito di regolare formazione risulta rispettato per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali in regola con gli obblighi di formazione continua obbligatoria.

Possibili evoluzioni
In materia di consulenza, dunque, la proposta di riforma della Commissione agisce in un certo senso in continuità con l’attuale normativa comunitaria, assegnando però un ruolo strategico ai servizi di consulenza nell’ambito del processo di attuazione della futura PAC basato sul “Nuovo modello di attuazione”.
Tuttavia, al momento la proposta non consente di delineare con certezza possibili novità o modifiche che potrebbero riguardare la definizione del consulente agricolo, né tantomeno di prevedere le modalità e criteri secondo i quali tali consulenti potranno operare all’interno; tutti aspetti, questi ultimi, che ciascuno stato membro dovrà specificare nel Piano strategico nazionale sulla PAC.

Una corsa contro il tempo
D’altronde l’iter legislativo, che coinvolge Parlamento europeo, Commissione e Consiglio dei ministri agricoli nell’approvazione della futura riforma della PAC si preannuncia lungo e irto d’ostacoli. Il primo avversario è il tempo. Ad oggi, appare infatti molto difficile (se non praticamente impossibile) che la PAC possa essere approvata prima delle elezioni del Parlamento europeo della primavera 2019; in tempo utile cioè per un’eventuale entrata in vigore dei regolamenti già dal primo gennaio 2021 (vedi box).
Senza dimenticare un dettaglio tutt’altro che trascurabile, ovverosia la necessità di un lasso di tempo congruo affinché gli Stati Membri possano licenziare i loro Piani strategici nazionali.
In un quadro dominato dall’incertezza, tuttavia, il ruolo-chiave affidato ai servizi di consulenza in agricoltura per il post 2020 appare come un dato di fatto, quasi incontrovertibile sul quale fare affidamento per guardare con fiducia alla PAC del futuro.

Scenario delle tempistiche necessarie alla riforma della PAC

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Consulenza in agricoltura: le novità della proposta per la PAC post 2020 //www.agronomoforestale.eu/index.php/consulenza-in-agricoltura-le-novita-della-proposta-per-la-pac-post-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consulenza-in-agricoltura-le-novita-della-proposta-per-la-pac-post-2020 //www.agronomoforestale.eu/index.php/consulenza-in-agricoltura-le-novita-della-proposta-per-la-pac-post-2020/#respond Fri, 15 Feb 2019 09:12:12 +0000 //www.agronomoforestale.eu/?p=67196

Foto di Enrica Martinetti

Lo scorso primo giugno la Commissione Europea ha presentato la proposta di riforma per la PAC post 2020. Le bozze di regolamento pubblicate costituiscono un ulteriore importante tassello nella definizione degli strumenti e dei metodi che verranno adottati per sostenere l’agricoltura dell’Ue-27 dopo il 2020.
Tra le tante novità che la proposta introduce, ne emerge una di sicuro interesse per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali italiani. Essa riguarda il ruolo strategico assegnato ai servizi di consulenza aziendale per un’efficace ed efficiente gestione della PAC post 2020.

Perché la UE punta sulla consulenza?
Nello specifico, la proposta prevede un Nuovo modello di attuazione (NMA) della PAC per una politica maggiormente orientata ai risultati.
Tale modello sarà basato su un Piano strategico per la PAC redatto dagli Stati membri che riguarderà la gestione dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. All’interno di tale piano, ciascuno Stato prevedrà l’istituzione di un sistema per fornire servizi di consulenza agli agricoltori e agli altri beneficiari del sostegno della PAC.
Il sistema di consulenza sarà altamente funzionale al funzionamento del NMA, facilitando il raggiungimento dei risultati specificati nel Piano strategico e migliorando, di conseguenza, l’efficienza della spesa pubblica della PAC (figura 1).
Tale obiettivo potrà essere realizzato coinvolgendo nel sistema di consulenza aziendale professionisti, ricercatori, organizzazioni dei produttori e altri portatori di interesse che potranno contribuire ad aumentare la qualità del capitale umano in agricoltura operando un’opera di trasferimento delle conoscenze mediante azioni di intermediazione e facilitazione.

Figura 1- Il ruolo della consulenza aziendale nella proposta sulla PAC post 2020


Quali sono le opportunità che si aprono per gli agronomi?
La proposta di fatto riconosce nel trasferimento delle conoscenze un “moltiplicatore” della spesa pubblica destinata all’agricoltura e pertanto sostiene il ruolo strategico operato dai consulenti aziendali e dagli altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, noto anche come AKIS).
Scendendo nel dettaglio la proposta prevede che i servizi di consulenza aziendale coprano gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscano informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

In particolare, i servizi di consulenza dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti:

(a) i requisiti, le condizioni e gli impegni applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno
(b) le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
(c) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva acque, la direttiva habitat, la direttiva uccelli, la direttiva sulla qualità dell’aria, la direttiva sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, il regolamento sulle malattie animali trasmissibili, il regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari e la direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi.
(d) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica;
(e) la gestione del rischio in agricoltura;
(f) il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI-agri;
(g) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle aree rurali.

La proposta della Commissione prevede poi un supporto finanziario ai servizi di consulenza. Esso sarà erogato nell’ambito di una specifica misura del secondo pilastro della PAC (politica di sviluppo rurale).
Nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri potranno concedere un sostegno limitato nel tempo, sotto forma di un importo fisso di 200mila euro per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali.
Nell’ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire fino al 75% dei costi sostenuti per azioni intese a promuovere l’innovazione, l’accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni.

Consulenza evidence-based per un’agricoltura smart
In conclusione, le bozze dei regolamenti della PAC post 2020 lasciano intravvedere che nel prossimo futuro la consulenza avrà un’importanza centrale nel processo di trasferimento delle conoscenze, funzionale al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della politica agricola europea.
I consulenti agricoli dovranno farsi trovare pronti, puntando alla formazione professionale continua e sposando un approccio basato sulle evidenze scientifiche e su tecniche di comunicazione che siano al passo coi tempi e in grado di soddisfare il fabbisogno di conoscenza degli imprenditori agricoli. È questa infatti la strada che potrà portare il consulente del futuro a contribuire in maniera decisiva ad aumentare il tasso di «conoscenza per ettaro» delle aziende agricole.

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