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I principi e le finalità del TUFF rimangono quelli del Decreto di settore n. 227: migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese.
*Raoul Romano – Ricercatore presso il Centro di Ricerca Politiche e bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’economia agraria (CREA)
Il “Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali” (D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 – TUFF), è ufficialmente entrato in vigore lo scorso 5 maggio.
Rappresenta la nuova Legge Quadro nazionale in materia di gestione e selvicoltura e promuove l’indirizzo e il coordinamento nelle attività di tutela attiva delle foreste.
Cosa c’era prima
Abrogando il D.Lgs. n. 227 del 18 maggio del 2001, “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”, aggiorna le disposizioni nazionali di indirizzo per le Regioni dopo 17 anni di profondi cambiamenti economici, sociali e soprattutto normativi e istituzionali.
Dal 2001 ad oggi l’ordinamento nazionale ha recepito differenti direttive europee, attuato numerosi regolamenti e sottoscritto altrettanti impegni internazionali inerenti materie diverse (clima, ambientale e biodiversità, paesaggio, economica, bioeconomia, energia, sviluppo socio-economico locale, cooperazione e commercio, cultura, ecc.), ma comunque sempre di interesse per il “settore forestale”.
Il D.lgs. n. 227 del 2001, per molti versi innovativo, ha anticipato la riforma costituzionale (Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di boschi per la sola funzione economico-produttiva.
Risultava comunque inadeguato a garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli obiettivi strategici europei, e soprattutto a soddisfare le crescenti esigenze socio-economiche del territorio, e necessità del “settore forestale”, nel complesso sistema istituzionale di ruoli e competenze e nei limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Il percorso della nuova norma
A partire dal 2013 è stato intrapreso un difficile processo partecipativo tra i soggetti istituzionali, pubblici e privati (legati alla “materia foreste” e alle sue filiere) di aggiornamento e adeguamento della normativa nazionale vigente per il settore, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, dei nuovi indirizzi europei e impegni internazionali.
Tale processo si è posto come obiettivo il riconoscimento politico e sociale delle funzioni ambientali, economiche e socioculturali svolte dalle foreste e garantite dalla Gestione Forestale Sostenibile, quale strumento di tutela attiva e responsabile del territorio e quindi, per uno sviluppo sostenibile delle Aree Interne del nostro Paese.
TUFF: un atto di indirizzo
I principi e le finalità del TUFF rimangono quelli del Decreto di settore n. 227: migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e porre l’interesse pubblico come limite all’interesse privato.
Aggiornando, quindi, le disposizioni del D.lgs. n. 227 viene ribadito come gli aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità e del paesaggio di competenza dello Stato (trattati dal Codice Ambientale – D.lgs n. 152, del 2006 – e dal Codice Urbani – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), non possano – per la natura settoriale della materia trattata nel decreto e per quanto previsto dall’ordinamento costituzionale – essere previsti e modificati in un atto di indirizzo e coordinamento come il TUFF, ma solamente essere recepirti nello e per lo sviluppo della selvicoltura e delle filiere forestali.
Verso la Gestione Forestale Sostenibile
Coerentemente con la Strategia forestale europea e le Strategia per lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità nazionali, viene posta particolare attenzione alla “gestione attiva” e razionale del patrimonio forestale, intesa come Gestione Forestale Sostenibile nella sua attuazione e come assunzione di responsabilità in contrasto all’abbandono colturale e al disinteresse culturale del bene da parte dei proprietari (pubblici e privati).
Questo concetto introdotto nel corpus normativo nazionale già dal PQSF (2008) e recepito dalle legislazioni e programmazioni regionali, in armonia con il dettato europeo e internazionale (Forest Europe), ispira tutta la parte più gestionale del testo, che naturalmente non può che tratteggiare indirizzi minimi comuni per una materia di competenza esclusiva delle Regioni. Competenza che prevede inoltre, nella gestione del proprio patrimonio, volta alla valorizzazione economica o alla conservazione totale del bosco, una programmazione con specifici obiettivi, zonizzazioni e utilizzo di strumenti di pianificazione forestale.
Il Testo riorganizza i concetti di programmazione, introducendo la Strategia forestale nazionale, e di pianificazione della gestione esaltando il concetto di responsabilità pubblica e privata nella tutela, conservazione e valorizzazione del bosco.
Maggiore attenzione rispetto al D.Lgs. n. 227 viene data alla competenza e professionalità di chi opera in bosco, alla certificazione di prodotto e di processo, alla valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e alla fornitura di servizi ecosistemici che possono essere generati dalla gestione forestale sostenibile nell’assunzione di impegni silvo-ambientali e interventi aggiuntivi alle normali pratiche colturali.
Una nuova fase di confronto
La nuova legge quadro per il settore forestale è frutto di un lungo e difficile processo consultivo e di difficili compromessi dovuti alla sua natura multifunzionale e multilivello.
Costituisce un testo unico di settore complesso e di articolato interesse strategico e politico. Per la sua delicata natura e per i molteplici interessi che rappresenta il TUFF prevede, nella sua attuazione, un processo di confronto e consultazione istituzionale che nessun altro atto normativo inerente la “materia forestale”, in particolare di natura ambientale e paesaggistico, ha mai previsto.
Con i suoi decreti attuativi per la definizione della Strategia forestale nazionale, la definizione delle Linee guida per la Pianificazione forestale; il riconoscimento dello stato di abbandono e di boschi di neoformazione; la definizione degli interventi autorizzabili nei boschi tutelati ai sensi dell’art. 136 del Codice Urbani; la definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi compensativi, la costruzione della viabilità forestale e silvo-pastorale, l’iscrizione agli elenchi o albi regionali e alla formazione professionale degli operatori, si apre una nuova, importante e delicata fase per il “settore forestale” e per le materie forestali, di sviluppo sostenibile, bioeconomia, conservazione e adattamento al cambiamento climatico.
Una nuova fase in cui la mediazione e il serio confronto fra i portatori di interessi sociali, settoriali e scientifici sarà d’obbligo.